Divulgazione e pubblicazione ai fini di lucro

Per poter pubblicare a fini di lucro la riproduzione di un documento archivistico o di parte di esso, è necessario richiedere l’autorizzazione alla Direzione dell’Archivio utilizzando l’apposito Modulo per la richiesta di autorizzazione a pubblicare corredato da una marca da bollo da € 16,00. L’acquisto del bollo deve essere effettuato esclusivamente nella modalità digitale @e-bollo alla pagina https://pagonline.cultura.gov.it/pagamenti-pagopa/acquista/bollo.do: selezionare l’Archivio di Stato di Fermo dal menù a tendina; caricare Modulo per la richiesta di autorizzazione a pubblicare compilato in formato pdf e cliccare su “Aggiungi al carrello”, seguendo le successive istruzioni per il pagamento. Trasmettere il modulo bollato all’Archivio di Stato alla mail as-fm@cultura.gov.it.

Salvi i casi di esenzione già indicati (vedi Divulgazione e pubblicazione senza scopo di lucro) l’ammontare dei diritti per riprodurre una foto in una edizione a stampa in una sola lingua è di € 51,65 per foto a colori, e di € 10,33 per foto in bianco e nero, nel caso in cui la foto sia stata effettuata con mezzi propri.

Il pagamento dei diritti di pubblicazione dovrà essere effettuato mediante versamento sul Portale pagamenti PagoPA del MiC all’indirizzo: https://pagonline.cultura.gov.it/ secondo le istruzioni riportate. Causale di pagamento: Diritti di Riproduzione all’Archivio di Stato di Fermo Capo 29 – Cap. 2584/03 ARCHIVIO DI STATO DI FERMO -. L’attestazione di versamento dovrà essere inviata alla mail as-fm@cultura.gov.it e sarà allegata alla domanda di autorizzazione.

L’Archivio di Stato provvederà al rilascio dell’autorizzazione a pubblicare firmata digitalmente dal Direttore con l’indicazione che la dichiarazione non è valida in mancanza di un ulteriore bollo da € 16,00 da pagarsi su https://pagonline.cultura.gov.it/pagamenti-pagopa/acquista/bollo.do caricando l’autorizzazione rilasciata dall’Archivio di Stato con le modalità spiegate sopra.

Il pagamento della marca da bollo non è dovuto da parte delle amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché Comunità montane, e delle ONLUS/ETS, che possono avvalersi, rispettivamente, dell’esenzione ai sensi della tabella all. B, artt. 27-bis e 16 del DPR 642/1972. A questi enti anche l’autorizzazione verrà rilasciata priva di bollo.

La pubblicazione dovrà riportare la segnatura archivistica esatta del documento, e la menzione «su concessione del Ministero della Cultura», con gli estremi dell’autorizzazione.

È obbligo di legge la consegna di una copia della pubblicazione per cui è stata chiesta l’autorizzazione. La violazione di tale obbligo può determinare il rifiuto ad ulteriori autorizzazioni per la fotoriproduzione.



Ultimo aggiornamento: 25/04/2026